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PREMESSA

L’ACSI – Associazione di cultura, sport e tempo libero, è una associazione nazionale di promozione sociale che svolge attività  nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero e del turismo sociale, fondata il 6 aprile 1960 a Roma con atto del Notaio Sabelli .

L’ACSI è riconosciuto dal CONI, ai fini sportivi,  Ente di Promozione Sportiva con deliberazione del Consiglio Nazionale del 24 giugno 1976  adottata ai sensi del DPR  n. 530 del  2 agosto 1974  e riconfermato  con deliberazione n 1224 del 15 maggio 2002 adottata in attuazione del D.Lgs. n. 242 del 23 luglio 1999.

L’ACSI è inoltre  riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto del 27 dicembre 1986.

L’ACSI è un Ente Nazionale di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale N. 45, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge n. 383 del 2000 . 

L’ACSI dal novembre del 1999 è membro effettivo dello CSIT (Confederation Sportive Internationale Du Travail – International Labour Sports Confederation) organismo internazionale di sport per tutti riconosciuto dal CIO.

 

  CAP. 1

FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 1

Scopi

 

1. L’ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani)  è una associazione nazionale di promozione sociale con finalità culturali,  sportive, educative, ricreative, assistenziali,  e di volontariato.

L’ACSI è una organizzazione democratica che si prefigge di potenziare, coordinare e promuovere le attività culturali, sportive, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero.

L’ACSI, cura il perfezionamento ed il mantenimento  psicofisico degli individui. Stimola i  giovani, all’amore al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione politico‑sociale, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e  dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo  del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di  arricchimento nelle relazioni fra gli uomini.

L’ACSI dedica particolare attenzione ai cittadini della terza età promovendo il mantenimento della salute, stimolando lo sviluppo dell’integrazione sociale in modo da renderli attivi nella vita sociale.

L’ACSI è una associazione che si prefigge di sostenerne l’attività di volontariato in tutte le sue forme,  nel settore sportivo, culturale e di assistenza, come valore sociale, con una specifica attenzione ai soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell’inserimento della vita sociale soprattutto nell’area del disagio giovanile.

L’ACSI nello svolgimento della funzione di promozione sportiva e sociale dedica particolare cura ed attenzione alle attività dei diversamente abili stipulando apposite convenzioni con il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP ex FISD). 

2. A tal fine l’ACSI si propone di:

a)      promuovere e l’organizzare attività fisico-sportive, ancorché esercitate con modalità competitive e con finalità ricreative e formative nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate;

b)      diffondere la pratica dello sport in tutte le sue discipline, anche in collaborazione con  Istituzioni pubbliche e private, con  altre Associazioni,   e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all’azione promozionale e ricreativa;

c)       organizzare attività culturali e  sportive in tutti i  livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale, corsi  per operatori sportivi, culturali, turistici e di perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

d)      organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici;

e)      informare ed interessare l’opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione,  attività editoriali ,  emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività dell’ACSI;

f)        promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino, delle persone disabili, la cooperazione culturale, il servizio civile, la protezione civile,  e di ogni altra attività di difesa delle libertà  civili.

g)      promuovere e sviluppare la costituzione di circoli ricreativi e società sportive, di circoli culturali, gruppi di interesse, cooperative, ed altre aree di attività, per la crescita di una nuova cultura associativa su tutto il territorio nazionale e tra gli italiani che lavorano all'estero;

h)      promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali;

i)        sviluppare  l’attività di indagine e di ricerca finalizzata alla promozione ed alla diffusione della attività istituzionale dell’associazione.

j)        promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento  al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;

k)      l) organizzare corsi di formazione in ambito sportivo ed attività di carattere agonistico previa intesa con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate.

 

3. L’ACSI è una Associazione no-profit e non persegue scopi di lucro.

 

Articolo 2

Le finalità

 

1.       Per il raggiungimento dei propri obiettivi l’ACSI può:

  a)      acquisire e gestire strutture, aree e impianti per le attività turistiche e alberghiere, nonché per le attività culturali e per la pratica sportiva, sale  di intrattenimento, strutture per lo svolgimento di rappresentazioni artistiche, musicali e comunque ad esse connesse, in proprietà o in affidamento da enti pubblici o privati;

  b)      svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini di cui all’art.1;

  c)       rappresentare e tutelare nel loro complesso gli interessi dei sodalizi associati, delle società sportive e dei circoli culturali e ricreativi, nonché dei singoli associati, giovani, anziani, lavoratori e pensionati, anche non comunitari con regolare permesso di soggiorno;

  d)      Stipulare convenzioni e/o contratti con società. Enti, e altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati che dell’Associazione stessa:

  e)      Promuovere, in attuazione del disposto di cui all’art. 78 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni, l’istituzione di Centri di Assistenza Fiscale:

  f)        Esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazione dei propri organi:

 

Articolo 3

Rapporti con istituzioni

1. L’ACSI stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con il CONI e le Federazioni sportive, con le organizzazioni culturali, sportive e ricreative nazionali ed internazionali.

Salvaguardando la propria autonomia, può aderire a Comitati unitari con altri Enti  ed Associazioni e promuovere e partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, purché senza fini di lucro,  nonché aderire ad associazioni che abbiano le stesse finalità dell’ACSI e che comunque con essa non in contrasto o che perseguano scopi affini.

  

Articolo 4

La sede ed il logo

 

1. L’ACSI ha sede in Roma in Via Montecatini n. 5 ed ha durata illimitata .

2. Il simbolo dell’ACSI è costituito da un cerchio che circoscrive un arco con freccia, avente per sfondo il globo terracqueo.

I colori dell’ACSI sono il rosso e il blu.

La bandiera è configurata con il logo dell’ACSI e  con il simbolo dell'Associazione.

 

Articolo 5

Le pari opportunità

 

1. L 'ACSI è una Associazione retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

2. L’ACSI stabilisce con Regolamento organico, redatto dalla Direzione Nazionale ed approvato dal Consiglio nazionale, le norme per il proprio funzionamento associativo e per  l’organizzazione e lo svolgimento delle varie attività.

 

CAP. 2   -   I SOCI

 

Articolo 6

Articolazione degli associati

 

1. L’ACSI è composta da soci:

a) individuali

b) collettivi

2. Il socio è colui che aderisce liberamente alle finalità dell’associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l’associazione si prefigge espressi nel presente statuto.

Sono soci individuali i soggetti che si associano autonomamente e direttamente all’ACSI tramite i Comitati regionali e provinciali: i dirigenti, i tecnici,  i giudici di gara, gli operatori e tutti coloro che aderendo singolarmente  partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo.

Sono soci collettivi le società sportive, polisportive, i club, i cral, i centri di formazione, i centri sportivi ed ogni altro sodalizio che abbia finalità non in contrasto con gli scopi dell’ACSI.

Tutti i sodalizi che aderiscono all’ACSI dovranno essere dotati di un proprio statuto e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

I sodalizi che aderiscono all’ACSI in qualità di soci collettivi dovranno adottare per i propri associati la tessera ACSI valida per l’anno in corso.

L'affiliazione all'ACSI redatta su apposito modulo è subordinata al voto di accettazione del comitato provinciale competente per territorio e ratificata dalla Direzione nazionale.

Contro il diniego all’affiliazione da parte del Comitato Provinciale può essere proposto ricorso alla Direzione Nazionale che deciderà inappellabilmente.

Le modalità e le condizioni di affiliazione all’ACSI sono disciplinate dalle norme annualmente deliberate dalla D.N. e dai Regolamenti.

   

Articolo 7

Diritti degli associati

           

1. Ogni socio dell'ACSI ha diritto di:

a)      partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettandone le norme previste dai regolamenti;

b)      usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione.

c)       esprimere nelle sedi deputate ed ai vari livelli il proprio voto per la scelta dei dirigenti dell’Associazione nonché per l’approvazione e la modifica dello statuto.

 

Articolo 8

Doveri degli associati

 

1. Ogni socio dell’ACSI ha il dovere di:

a)      osservare lo  statuto sociale, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell’Associazione;

b)      corrispondere regolarmente le quote associative stabilite annualmente;

c)       assicurare la democraticità negli organi (per le società, circoli o gruppi) garantendo l’assenza di lucro e la elettività delle cariche

d) risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell’ambito dell’Associazione attraverso i suoi organi, pena l’espulsione dall’associazione.

 

Articolo 9

Soci Collettivi

 

1. I soci collettivi hanno diritto:

a)      di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

b)      di usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni dell’Associazione;

c)       di voto esercitabile su tutte le materie oggetto di deliberazione da parte del Congresso Nazionale.

2. I soci collettivi hanno il dovere :

a)      di osservare le norme ed i regolamenti dell’Associazione nonché le deliberazioni assunte dagli organi di direzione;

b)      di rispettare le modalità di affiliazione all’Associazione e le condizioni economiche stabilite dagli organi sociali;

c)       di dotarsi di uno statuto proprio che non sia in contrasto con quello dell’Associazione

 

Articolo  10

Conoscenza delle norme associative

 

1. Tutti gli associati sia individuali che collettivi al momento della adesione ACSI devono prendere visione delle norme che regolano i rapporti associativi ed in particolar modo delle condizioni e delle garanzie stipulate dall’ACSI con primarie Compagnie Assicurative per gli infortuni dei soci, la responsabilità civile ed ogni altra forma di tutela che gli organi di direzione dei sodalizi intendono sottoscrivere, impegnandosi a farle osservare.

2. L’adesione all’ACSI comporta automaticamente  l’accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel comma precedente. 

 

Articolo 11

Decadenza degli associati

 

1. I soci, sia individuali che collettivi, cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

a)      dimissioni volontarie;

b)      mancato rinnovo dell’adesione;

c)       mancato pagamento della quota associativa;

d)      scioglimento volontario dell’affiliato;

e)      revoca dell’affiliazione a seguito della perdita dei requisiti;

f)        cessazione per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia.

2. Il mancato rispetto  dei doveri instaura il procedimento disciplinare a seguito del quale può essere disposta la sospensione o radiazione dall’Associazione;

Il provvedimento di sospensione cautelare, ove prevista nei regolamenti, ha efficacia per tutti i livelli della stessa.

3. La perdita della qualifica di socio non da diritto alle restituzione delle quote associative

   

Articolo 12

Titoli di merito

 

1. A riconoscimento di meriti acquisiti, il Congresso Nazionale su proposta della Direzione nazionale può conferire particolari titoli di merito, a coloro che assicurano significativi vantaggi all’Associazione.

 

Art. 13  

Riconoscimento ai fini sportivi

 

1. Il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, avviene da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, se a ciò delegata da parte della Direzione Nazionale dell’ACSI.

2. Per ottenere il riconoscimento sportivo gli statuti delle Società o Associazioni sportive:

a)      devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o, se a ciò delegata dalla Direzione Nazionale ACSI ;

b)      devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti ACSI;

c)       devono conformare la loro struttura ed i rispettivi statuti alle prescrizioni contenute nell’art. 90 della legge 289/2002;

d)      deve essere sancito il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo  deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI (n.1270 del 15 luglio 2004) da parte dei tesserati e dei dirigenti delle predette associazioni.

   

CAP. 3   -   STRUTTURA

 

Articolo 14

Articolazione dell’Associazione

 

1. L’attività organizzativa dell’ACSI si esplica attraverso i seguenti  livelli di rappresentanza unitaria:

a)      livello nazionale

b)      livello regionale

c)       livello provinciale

Articolo 15

Organi  dell’Associazione

 

1. Sono organi dell’ACSI:

a)      il Congresso Nazionale

b)      la Direzione nazionale

c)       il Consiglio nazionale

d)      il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti

e)      il Collegio nazionale dei Garanti

f)        i Comitati regionali

g)      i Comitati provinciali

h)      la Commissione d’Appello

i)        il Procuratore sociale

 

2. Sono organismi tecnici:

a) le commissioni tecniche nazionali

 

 

CAP. 4    -    CONGRESSO NAZIONALE

 

Articolo 16 

Il Congresso Nazionale

 

1. Il Congresso nazionale è il supremo organo deliberante dell’associazione.

Ad esso partecipano, con il diritto di voto, i delegati eletti nei Congressi provinciali in ragione di 1 delegato ogni 20 sodalizi affiliati;

Partecipano al Congresso senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, i componenti la Direzione Nazionale , i componenti il Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti il Collegio dei Garanti.

Non sono ammessi alla partecipazione al Congresso coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote associative di tesseramento e di affiliazione e di riaffiliazione e quanti stiano scontando sanzioni disciplinari. Per quanto riguarda l’ordinamento sportivo, sono sanzioni disciplinari preclusive quelle relative alla squalifica o alla inibizione.

La Direzione Nazionale emanerà 60 giorni prima della indizione del Congresso Nazionale quadriennale le norme che disciplinano le modalità ed i tempi di elezioni dei delegati dei  congressi provinciali e regionali.

2. Il Congresso nazionale è convocato:

a)      in sessione ordinaria elettiva ogni quattro anni:

§          per indicare le linee generali e le linee d’azione dell’Associazione;

§          per modificare lo statuto (a maggioranza di almeno 2/3 dei voti congresssuali);

§          per  eleggere il Presidente dell’Associazione;

§          per  eleggere i componenti della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Garanti;

§          per deliberare lo scioglimento dell’Associazione secondo le modalità previste nel successivo art. 44.

La celebrazione del Congresso ordinario dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi ;

b)      in sessione straordinaria:

§          per esaminare proposte di modifica dello Statuto;

§          per ricostituire Organi elettivi decaduti o singoli membri degli stessi, qualora non sia possibile l’integrazione con i primi dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto;

§          per deliberare in ordine alle istanze di scioglimento dell’Ente.

 

3. Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale su deliberazione della Direzione Nazionale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati.

I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare associazioni e società  direttamente.

L’avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l’O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviato ai delegati almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite il servizio postale (Raccomandata a r.), telefax, e-mail.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione il Congresso è valido qualsiasi sia il numero dei delegati intervenuti.

Il Congresso elegge il Presidente dell’Assemblea e la Commissione per il seggio elettorale e lo scrutinio dei voti.

 

4. La Commissione Verifica Poteri si insedia prima del Congresso e viene eletta dalla Direzione Nazionale ed è composta di 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente. Sono compiti della Commissione Verifica Poteri:

a)      l’accertamento della rappresentatività e del diritto di voto dei singoli delegati;

b)      la consegna ai delegati dei  documenti che attestino la idoneità alla partecipazione alle operazioni di voto.

I componenti la Commissione Verifica Poteri e della Commissione per il Seggio Elettorale non possono essere candidati alle cariche elettive dell’Associazione.

 

5. Il Congresso delibera sempre a maggioranza semplice dei voti congressuali, salvo le eccezioni previste dal presente statuto.

 

6. E’ previsto l’obbligo di convocazione del Congresso qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli aventi diritto al voto oppure la metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale.

 

  CAP. 5

ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

 

Articolo 17 

Il Consiglio Nazionale

 

1. Il Consiglio nazionale è composto da 51 membri eletti dal Congresso nazionale scelti fra i delegati; si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione dovrà essere inviata per posta (raccomandata a r.), telefax, e-mail,  almeno 20 giorni prima della convocazione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide qualora approvate dalla metà più uno dei presenti dopo l’avvenuta costituzione dell’organo. 

 

2. Sono compiti del Consiglio nazionale:

a)      approvare il conto economico, unitamente allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

b)      nominare i componenti delle Commissioni tecniche nazionali su proposta della Direzione nazionale;

c)       verificare la politica dell'Associazione e le scelte operate dalla  Direzione nazionale;

d)      ratificare le nomine dei rappresentanti dell'Ente a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;

e)      approvare il regolamento organico proposto della Direzione nazionale.

 

3. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si ha la decadenza del Presidente e della Direzione Nazionale che restano in carica, solo per l’ordinaria amministrazione, fino alla convocazione e celebrazione del Congresso Nazionale Straordinario per il rinnovo degli organi decaduti, che dovrà essere celebrato entro 90 giorni.

 

 

Articolo 18

La Direzione Nazionale

           

1. La Direzione nazionale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede e da 14 membri eletti dal Congresso nazionale.

Si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta almeno dai 2/3 del componenti.

La convocazione dovrà essere inviata per posta (raccomandata a r.), telefax, e-mail, almeno 20 giorni prima della convocazione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono assunte con la maggioranza dei presenti.

La Direzione nazionale elegge tra i suoi componenti, il Vice Presidente Vicario.

La Direzione Nazionale può articolarsi  al suo interno con incarichi di responsabilità in settori specifici e può nominare il Tesoriere anche esterno alla Direzione.

 

2. Sono compiti della Direzione nazionale:

a)      programmare e coordinare tutta l’attività dell’Associazione secondo le direttive emanate dal congresso Nazionale;

b)      attuare le deliberazioni del Congresso nazionale, garantendo l’esecutività delle decisioni;

c)       predisporre ed approvare il programma economico preventivo dell’Associazione;

d)      predisporre il conto economico, unitamente allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa da portare in approvazione al Consiglio Nazionale;

e)      provvedere alla presentazione al CONI del bilancio preventivo e del consuntivo, dopo l’approvazione dell’organo competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;

f)        stabilire rapporti con le altre organizzazioni similari e con altri organismi pubblici;

g)      nominare i rappresentanti dell’Associazione a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;

h)      nominare e/o sostituire i delegati ai fini della costituzione della rappresentanza dei livelli territoriali dell’associazione, al fine di garantire una maggiore crescita dell’Associazione in tutti gli ambiti territoriali sia nazionali che internazionali;

i)        deliberare il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi ;

j)        nominare e revocare gli incarichi Tecnici  Nazionali;

k)      emanare e la modificare  i regolamenti dell’A.C.S.I.;

l)        nominare della Commissione Verifica Poteri:

m)    nominare della Commissione d’Appello;

n)      nominare il Procuratore sociale;

o)      deliberare sulla concessione di provvedimenti di indulto e di amnistia;

p)      indire il Congresso nazionale.

q)      esercitare il controllo di legittimità sulle assemblee dei congressi provinciali e regionali.

 

3. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione , si ha la decadenza immediata dell’ organo e del Presidente cui spetta l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato  entro 90 giorni.

 

4. In caso di dimissioni non contemporanee nell’arco del quadriennio della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale si ha la decadenza dei membri della Direzione . In tal caso il Presidente, che rimane in carica provvede entro 90 giorni alla celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

 

5. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si applica la norma di cui all’art. 17 comma 3.

 

Articolo 19 

Il Presidente Nazionale

 

1. Il Presidente dell’Associazione convoca e presiede le riunioni della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale. E’ il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi, ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le associazioni, gli enti pubblici e privati e gli organi di Stato.

Può delegare, in sua assenza, il Vice Presidente che lo coadiuva nelle sue mansioni.

 

2. Il Presidente è responsabile delle attività organizzative e del funzionamento dell’Associazione di fronte al Congresso e provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi.

Il Presidente, in caso di impedimento, e per particolari materie, può conferire funzioni di rappresentanza e di gestione al Vice Presidente Vicario.

 

3. Il Presidente può inoltre concedere la grazia al socio che sia stato colpito da provvedimenti disciplinari. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata e nel caso di radiazione devono essere decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva.

 

4. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata della Direzione Nazionale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al V. Presidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.

 

 

Articolo 20 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla tutta l'attività finanziaria e patrimoniale dell'Associazione; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

Relaziona sul bilancio preventivo e  sul conto consuntivo annuale.

E’ composto da 3 membri effettivi e da 3 supplenti  eletti dal Congresso nazionale fra coloro che sono in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l’esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra non tesserati all’ACSI.

Il Presidente del  Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto direttamente dal Congresso.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia o all’Albo dei Dottori Commercialisti.

2. Per la validità della seduta del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza di almeno due componenti il Collegio. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza .

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene invitato a partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale.

3. In caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica a conclusione del quadriennio in corso.

In caso di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme previste dal codice civile. Nella ipotesi di sostituzione di membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile.

 

CAP. 6

CONGRESSI E ORGANI REGIONALI

 

Articolo 21

Il Congresso Regionale

 

1. Il Congresso regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell’Associazione a livello regionale.

E' convocato in Assemblea ordinaria dal Presidente regionale ogni quattro anni, di norma prima del Congresso Nazionale, per eleggere il Presidente e i componenti il Comitato Regionale.

 

2. Il Congresso è convocato dal Presidente Regionale su deliberazione del Consiglio Regionale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati.

L’avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l’O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviato ai delegati almeno 20 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite il servizio postale (Raccomandata a r.), telefax, e-mail.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà  dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

 

3. Il congresso regionale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

a)      dalla Direzione nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali;

b)      dal Presidente regionale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Comitato  o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

 

4. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale , si ha la decadenza immediata dell’ organo e del Presidente cui spetta l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

 

5. Al Congresso regionale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nei rispettivi Congressi provinciali che costituiscono l’assemblea stessa secondo le modalità previste dall’art. 25 comma 5.

 

6. Inoltre il Congresso Regionale:

a)      elegge il Presidente Regionale;

b)      elegge i componenti del Consiglio regionale;

   

Articolo 22

Gli Organi Regionali

1. Sono organi regionali:

-          Il Congresso;

-          Il Consiglio;

-          Il Presidente.

 

2. Sono organismi tecnici:

- le commissioni tecniche.

Articolo 23

Il Comitato Regionale

 

1. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione qualora siano presenti  un numero di Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella stessa regione, fatta eccezione per la Valle d’Aosta.

2. Il Consiglio Regionale  è costituito dal Presidente e dai componenti il Consiglio Regionale eletti nel Congresso Regionale, in ragione di:

§          5 componenti per Regioni fino a 3 province;

§          7 componenti per Regioni con almeno 4 o 5 province;

§          11 componenti per Regioni con oltre 5 province;

§          13 componenti per Regioni con oltre 9 province.

Elegge fra i suoi componenti  il vice Presidente ed il Segretario.

Elegge i componenti le commissioni tecniche regionali.

Il Consiglio regionale rappresenta l’Associazione nella regione, e nel quadro delle direttive del Congresso nazionale e delle decisioni della Direzione nazionale, elabora piani e promuove attività per la realizzazione di una politica sociale secondo gli scopi previsti dall’art. 1 del presente statuto.

La convocazione dovrà essere inviata per posta (raccomandata ar.) telefax, e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

 

3. Il Consiglio Regionale:

-          rende esecutive le decisioni assunte dal Congresso Regionale;

-          coordina, promuove e sviluppa l’attività e la presenza dei Comitati Provinciali;

-          tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni pubbliche e private;

-          promuove ed organizza in collaborazione con i Comitati Provinciali iniziative e manifestazioni a carattere regionale.

 

4. Qualora in una regione non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di Comitati Provinciali come specificato al comma 1 del presente articolo, la Direzione Nazionale nominerà un delegato con il compito di promuovere l’attività dell’Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi Comitati.

L’incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogato fino al massimo di un anno.

Il Delegato Regionale ha l’obbligo di rendicontare alla Direzione Nazionale sulla attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.

 

5. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio regionale , si ha la decadenza immediata dell’ organo e del Presidente cui spetta l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.

 

6. In caso di dimissioni non contemporanee nell’arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale si ha la decadenza dei Consiglieri. In tal caso il Presidente che rimane in carica provvede entro 90 giorni alla indizione e celebrazione  del Congresso Straordinario per il rinnovo.

 

7. Qualora al Comitato Regionale sia riconosciuta autonomia amministrativo-contabile, dovrà essere redatto il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e dovrà essere eletto il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

 

8. Nell’ipotesi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni che vigono per gli organi provinciali.

 

Articolo 24

Il Presidente Regionale

 

1. Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio regionale; rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato stesso, e ne ha la rappresentanza legale; presiede altresì le riunioni delle Commissioni tecniche regionali.

2. Il Presidente Regionale è responsabile unitamente ai componenti il  Consiglio della gestione del Comitato Regionale  di fronte al Congresso ed al Consiglio Nazionale, oltre che nei confronti dei soci aventi sede nel suo territorio.

3. In caso di dimissioni o di  impedimento definitivo del Presidente Regionale si ha la decadenza immediata del Consiglio Regionale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vice Presidente e dovrà essere celebrato  il Congresso entro 90 giorni.

   

CAP. 7

CONGRESSI E ORGANI PROVINCIALI

 

Articolo 25

Il Congresso Provinciale

 

1. Il Congresso provinciale è l’organo più importante del livello provinciale esso discute la politica associativa, le linee programmatiche del territorio di competenza esaminando nel contempo i risultati conseguiti nel quadriennio. Compongono il Congresso provinciale, e vi partecipano con diritto di voto, i Presidenti (o loro delegati) in rappresentanza dei sodalizi affiliati operanti nella provincia.

Il Congresso ordinario elettivo è convocato dal Presidente provinciale competente per territorio, in via ordinaria, ogni quattro anni e comunque prima del Congresso regionale.

 

2. Il Congresso è convocato dal Presidente Provinciale su deliberazione del Consiglio Provinciale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività degli affiliati.

L’avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l’O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviato ai delegati almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite il servizio postale (Raccomandata a r.), telefax, e-mail.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà  dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei affiliati  presenti.

 

3. Il Congresso Provinciale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

a)      dalla Direzione nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali;

b)      dal Presidente Provinciale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio  o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

c)       nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio o per la sua ricostituzione qualora, a seguito di decadenza di singoli componenti in misura non superiore alla metà, non sia possibile l’integrazione  con i primi dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto.

 

4. Il Congresso elettivo ordinario approva la relazione politica, discute e approva le linee di politica associativa fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali dell'Associazione.

 

5. Inoltre il Congresso:

c)       elegge il Presidente Provinciale;

d)      elegge componenti del Consiglio provinciale;

e)      elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

f)        elegge fra i soci i delegati al Congresso Regionale ed i delegati al Congresso Nazionale in misura di 1 delegato ogni 20 sodalizi affiliati.

 

6. Il Congresso provinciale si costituisce in Assemblea annuale dei affiliati per l’approvazione del conto consuntivo del Comitato Provinciale.

 

7. Nei Congressi Provinciali possono essere rilasciate deleghe nel numero di seguito specificato:

1 delega, se al Congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati votanti:

2 deleghe fino a 200 affiliati votanti;

3 deleghe fino a 500 affiliati votanti.

 

8. I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare affiliati direttamente.

 

Articolo 26

Gli organi provinciali

 

1. Sono organi provinciali:

-          Il Congresso;

-          Il Consiglio direttivo,

-          Il Presidente;

-          Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

2. Sono organismi tecnici:

-          le commissioni tecniche.

 

Articolo 27

Il Comitato Provinciale

 

1. Il Comitato Provinciale  dell’ACSI è costituito qualora siano affilate nel territorio di competenza almeno 3 affiliati .

2.  La composizione del Consiglio direttivo viene determinata con un numero di:

§          5 componenti per province con almeno 3 affiliati;

§          7 componenti per province con almeno 25 affiliati;

§          11 componenti per province con più di 25 affiliati.

 

3. La convocazione del Consiglio direttivo dovrà essere inviata per posta (raccomandata ar.) telefax, e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

4. Il Consiglio direttivo provinciale:

a)      attua i deliberati del Congresso ed ha il compito di affiancare l'azione del Presidente nel coordinare e sviluppare tutta l'attività dell'Associazione nella provincia;

b)      eleggere tra i consiglieri del Comitato , il vice Presidente ed il Segretario;

c)       ha potere deliberante in ordine all'accettazione delle domande di affiliazione e del tesseramento dei soci secondo i regolamenti e le norme annualmente emanate dagli organi centrali;

d)      può costituire commissioni o nominare responsabili per la gestione delle varie attività e per lo sviluppo di particolari problemi;

e)      predispone ed approva il programma preventivo;

f)        predispone il conto consuntivo da portare in approvazione al Congresso   degli affiliati entro il 30 aprile di ogni anno

g)      nomina i propri rappresentanti negli organismi pubblici e privati;

h)      può stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti di promozione ed organizzazioni similari;

i)        elegge le Commissioni tecniche provinciali.

5. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si applica la norma di cui all’art. 17 comma 3 prevista al livello nazionale

 

6. Qualora in una provincia non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di un numero di affiliati come specificato al comma 1 del presente articolo, la Direzione Nazionale nominerà un delegato con il compito di promuovere l’attività dell’Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi sodalizi.

La durata dell’incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogata fino al massimo di un anno.

Il Delegato ha l’obbligo di rendicontare alla Direzione Nazionale sulla attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.


Articolo 28

Il Presidente Provinciale

 

1. Il Presidente provinciale è eletto dal Congresso provinciale, dura in carica quattro anni; ad esso sono conferite le seguenti funzioni:

a)      rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato provinciale e ne ha la rappresentanza legale;

b)      convoca e presiede il Consiglio provinciale ogni qualvolta lo ritenga necessario (comunque almeno ogni tre mesi) o anche su richiesta motivata di almeno i 2/3 dei componenti;

c)       attua le decisioni del Consiglio, ed è responsabile della gestione delle attività;

d)      promuove, in accordo con il Consiglio provinciale, la formazione di società o circoli coordinandone l’attività

e)      organizza manifestazioni, promuove dibattiti per il potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica della cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti dall’art. 1 del presente statuto;

f)        mantiene i collegamenti con il Comitato Regionale  e la Direzione Nazionale dell’Associazione.

 

  2. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Provinciale si ha la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Provinciale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vice Presidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.

 

Articolo 29

Il Collegio Provinciale dei revisori dei Conti

 

1. Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, ha la funzione di controllo amministrativo e contabile dell’attività del Consiglio Provinciale.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti sarà eletto direttamente dal Congresso.

In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di età.

2. Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti Provinciali si svolgono in analogia a  quelle del Collegio Nazionale.

In caso di decadenza del Presidente provinciale e del Consiglio direttivo il Collegio dei Revisori dei Conti non decade.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il Collegio Nazionale.

 

Articolo 30

Le delegazioni zonali

 

1. Per particolari esigenze organizzative il Comitato provinciale competente per territorio, su proposta del Presidente o dei 2/3 del Consiglio provinciale può costituire delegazioni zonali e nominarne il delegato.

La delegazione zonale coordina l’attività delle società e dei circoli nell’ambito del suo territorio applicando i deliberati e le direttive del Comitato provinciale.

 

CAP. 8

IL PATRIMONIO

 

Articolo 31

Costituzione del patrimonio

 

1. Il patrimonio dell’ACSI è costituito da beni mobili ed immobili nonché dalle quote di affiliazione delle società sportive, circoli ed dalle altre aree di attività, dalle quote di tesseramento dei soci, dai contributi o donazioni di Enti e privati. Il patrimonio dell’ACSI è unico.

2. E’ fatto divieto assoluto di distribuire eventuali avanzi di gestione o di riserve tra i soci, con l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

 

Articolo 32

Responsabilità degli organi

 

1. I Comitati provinciali hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria rispetto all’A.C.S.I Nazionale. in quanto sono organi giuridicamente, amministrativamente ed economicamente indipendenti e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.

2. I rapporti di natura amministrativa ed eventuali contributi di natura finanziaria o di materiali, disposti dalla Direzione nazionale a favore degli organi periferici, costituiscono il contributo della attività associativa propria dell’ACSI senza assunzioni di responsabilità  formale nei confronti delle strutture territoriali.

3. La Direzione nazionale ha facoltà di controllare la regolarità, l’efficacia della gestione e la osservanza dei fini statutari da parte degli organi periferici.

 

Articolo 33

Le fonti di finanziamento

 

1. Le fonti di finanziamento sono di rispettiva competenza del livello nazionale e provinciale.

Esse sono costituite:

-          dai proventi del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione;

-          dalle quote associative determinate annualmente dalla Direzione Nazionale;

-          dalle quote di tesseramento degli associati determinate dalla Direzione Nazionale;

-          da contributi di Enti e di Associazioni pubblici e privati;

-          da lasciti, donazioni, erogazioni ed oblazioni volontarie;

-          dai proventi derivanti dalle attività sociali organizzate, dalle manifestazioni e dai servizi erogati dall’Associazione.

 

CAP. 8

AUTONOMIA DELL'ACSI

 

Articolo 34

Autonomia degli organi

 

1. Per garantire la propria autonomia l'ACSI, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, stabilisce quanto segue:

a)       l'autonomia della Direzione Nazionale, dei Comitati regionali e provinciali garantisce la libertà di iniziativa degli organi privilegiando le istanze che emergono dalla base;

b)       non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei alla Associazione;

c)        le strutture dell'ACSI non possono operare presso locali sedi di partiti politici;

d)       le sedi dell'ACSI non possono ospitare attività di partito;

e)       è fatto divieto svolgere attività in contrasto con il presente statuto.

 

CAP. 9

ORGANI DI GIUSTIZIA

 

Articolo 35 

Composizione degli organi di giustizia

 

1. Gli organi di garanzia e giustizia dell’ Associazione che hanno competenza disciplinare sono:

 

a)      il Collegio dei Garanti

b)      la Commissione d’appello

c)       il Procuratore sociale

A essi sono demandati i provvedimenti in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.  Esercitano la loro attività giurisdizionale secondo un Regolamento di giustizia.

 

2. Il Collegio dei Garanti è l’organo di giustizia di primo grado.

La Commissione d’appello rappresenta l’organo di giustizia di secondo grado, ed è nominata dalla Direzione Nazionale ed è composta da 3 membri effettivi, che eleggeranno al loro interno un Presidente, e 3 supplenti scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l’esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra non tesserati all’ACSI.

Il Regolamento dovrà prevedere i due gradi di giudizio attribuiti ai diversi organi, nonché il diritto alla difesa ed al contraddittorio, la possibilità di ricusazione del giudice, l’obbligo di astensione dello stesso e la revisione del giudizio, l’esecutività immediata della sentenza, la celerità del procedimento disciplinare, la riabilitazione.

 

3. Gli organi di giustizia non decadono in caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale.

 

4. Il mandato degli organi di giustizia è di quattro anni e può essere rinnovato per non più di due volte.

 

Articolo 36

Il Collegio dei Garanti

 

1. Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti eletti dal Congresso nazionale.

Elegge al proprio interno il Presidente del Collegio, il quale partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale. Le riunioni del Collegio dei Garanti sono convocate almeno 7 giorni prima del loro svolgimento.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di 3 componenti.

Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono assunte a maggioranza assoluta.

 

2. Il Collegio dei Garanti delibera in ordine:

a)      a fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell'Associazione;

b)      alle controversie insorte sulle violazioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazione degli organi dell’Ente ;

c)       alle controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.

 

3. Il Collegio dei Garanti vigila inoltre sulla osservanza di tutte le norme e disposizioni emanate dagli organi competenti.

 

4. Il Collegio dei Garanti, organo di 1° grado giudica assicurando il diritto alla difesa e delibera a maggioranza dei presenti, applicando le seguenti  sanzioni:

-          richiamo

-          diffida

-          deplorazione

-          sospensione cautelativa dalla qualifica e dalla attività

-          radiazione

Il collegio adotta le deliberazioni entro 30 giorni dal deferimento del soggetto da parte del Procuratore sociale, salvo facoltà di interruzione del termine,  per esperire supplementi di istruttoria e comunque non oltre 60 giorni.

Il ricorso avverso le decisioni del Collegio dei Garanti devono essere impugnate, pena decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Le decisioni emesse in primo grado sono esecutive, salva la facoltà per la Commissione d’appello di sospensiva, su istanza di parte, dell’efficacia della decisione impugnata.

 

Articolo 37

La Commissione d’appello

 

1. La Commissione d’appello è formata da 3 componenti nominati dalla Direzione  Nazionale. Le sedute sono valide con la presenza dei 3 componenti.

La Commissione d’appello, organo di 2° grado, delibera a maggioranza dei presenti ed emette provvedimenti su istanza degli interessati

La Commissione giudica entro 20 giorni sulle istanze di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 45 giorni dalla presentazione dei ricorsi di merito.

Le deliberazioni della Commissione d’appello sono notificate all’interessato, al Collegio dei Garanti, ed alla Direzione Nazionale.

Le decisione dell’organo di giustizia di 2° grado sono inappellabili.

 

2. L’istanza relativa alla richiesta di riabilitazione alla Commissione d’Appello può essere presentata:

-          quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

-          quando in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

 

Articolo 38 

Il Procuratore sociale

 

1. Al Procuratore sociale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti che vengono esercitata davanti agli organi di giustizia dell’Associazione. Tali funzioni vengono svolte su denuncia da parte degli associati e degli organi nazionali, regionali e provinciali. Il Procuratore deve inoltre agire d’ufficio in piena autonomia non appena venga a conoscenza di fatti che investono il suo potere d’intervento.

Il procuratore sociale è nominato dalla Direzione Nazionale.

 

2. Le indagini del Procuratore sociale devono essere concluse entro 60 giorni dalla loro apertura.

L’attività del Procuratore sociale è disciplinata nell’ambito del regolamento previsto per gli organi di giustizia.

 

Articolo 39  

Vincolo di giustizia

 

1. Gli affiliati e tesserati dell’ACSI sia individuali che collettivi, si impegnano a non adire altri organismi che non siano quelli dell’ACSI per la risoluzione delle loro liti o controversie.

Qualora una parte volesse adire la competente autorità giudiziaria, dovrà chiedere la relativa autorizzazione alla Direzione Nazionale che dovrà adeguatamente motivare un eventuale rifiuto.

Trascorso il termine di 30 giorni senza che la Direzione Nazionale si sia pronunciata, l’autorizzazione si intende concessa.

Il socio che non rispetta la procedura del presente articolo può essere espulso dall’associazione.

 

Articolo 40  

Il Collegio arbitrale

 

1. Per quelle controversie che non rientrano nelle competenze degli organi di giustizia tutti i soci dell’ACSI si impegnano ad accettare il giudizio di un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è costituito da 3 componenti di cui uno con funzione di Presidente. Gli arbitri vengono nominati da entrambe le parti.

2. Il Presidente del Collegio arbitrale viene nominato con indicazione unanime dai due arbitri e/o in caso di disaccordo dalla Commissione d’appello.

La Commissione d’appello provvederà altresì a nominare l’arbitro di parte, ove quest’ultima non vi abbia provveduto nel termine assegnato.

Il Collegio arbitrale emetterà i provvedimenti entro 30 giorni dalla nomina del Presidente, il lodo arbitrale è comunicato alle parti per la esecuzione e sarà definitivo ed inappellabile.

   

Articolo 41

Eleggibilità alle cariche

 

1. Tutti gli associati sono elettori e sono eleggibili e possono liberamente presentare la propria candidatura per la elezioni degli organi.

I requisiti per la eleggibilità degli organi sono:

§          essere cittadini italiani;

§          non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a  pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;

§          non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno;

§          non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra elencati è causa di ineleggibilità ed il venir meno degli stessi successivamente alla elezione comporta la decadenza della carica. In questo caso, ove non stabilito diversamente subentrerà il primo dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto.

 

2. Nel caso che in qualsiasi elezione a cariche previste dallo Statuto più candidati hanno conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti coloro che hanno maturato maggiore anzianità di iscrizione all’ACSI. In difetto vale la maggiore anzianità anagrafica.

3. Le candidature per la elezione degli organi previsti dallo Statuto vengono presentate alla Presidenza Nazionale, Regionale e Provinciale  entro i 30 giorni antecedenti allo  svolgimento dei  rispettivi Congressi.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature che avverrà tramite il sito web ufficiale dell’ACSI almeno 20 giorni prima della celebrazione del Congresso è data facoltà di ricorrere unicamente tramite raccomandata AR  alla Direzione Nazionale  che si pronuncerà inappellabilmente 5 giorni prima del Congresso.

4. Tutte le cariche all’interno dell’Associazione hanno durata quadriennale.

 

5. Sono inelegibili coloro che abbiamo in essere controversie contro l’ACSI, il CONI, le Federazioni. Le Discipline Sportive Associate, o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

   

Articolo 42

Incompatibilità

 

1. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’ACSI comprese quelle sociali. La carica di Presidente Nazionale è, altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.

Le cariche di Presidente Regionale e Presidente Provinciale sono incompatibili fra loro.

Le cariche di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con tutte le cariche dell’Ente e sociali.

La carica di componente il Collegio Arbitrale è incompatibile con tutte le cariche all’interno dell’Associazione comprese quelle dei sodalizi affiliati.

 

2. In caso di sussistenza di una delle incompatibilità entro 15 giorni dall’insorgenza dovrà essere esercitato il diritto di opzione, decorsi i quali si ha la decadenza dalla carica posteriormente assunta.

 

CAP. 10

NORME FINALI 

 

Articolo 43

Le modifiche statutarie

 

1. Il presente statuto, integrato dal Regolamento organico, forma legge per tutti gli associati, singoli e collettivi, che lo accettano nel totale dei suoi contenuti.

Esso può essere modificato solo dal Congresso Nazionale, riunito in seduta ordinaria con almeno i 2/3 dei voti congressuali.

Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere avanzate da organi nazionali, regionali e provinciali e da almeno 2/3 degli aventi diritto a voto alla Direzione Nazionale entro il termine stabilito dalle norme contenute nella convocazione del Congresso Nazionale.

2. Le modifiche statutarie sono soggette all’approvazione del CONI.

3. In sede di prima attuazione, modifiche allo statuto che fossero richieste in ottemperanza a disposizioni legislative, potranno essere adottate dalla Direzione Nazionale con ratifica da parte del Congresso Nazionale che dovrà essere celebrato entro 90 giorni dalla richiesta.

 

Articolo 44

Scioglimento dell’Associazione

 

1. L’ACSI può essere sciolta soltanto dal Congresso Nazionale straordinario di primo grado, con quorum costitutivo pari ai 3/4 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

La richiesta di scioglimento deve inoltre pervenire da almeno i 3/4 degli aventi diritto a voto.

La proposta di scioglimento è valida se approvata dai 3/4 degli aventi diritto a voto.

2. Il Congresso all’atto dello scioglimento dell’Associazione delibererà in merito alla nomina dei liquidatori ed alla  destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altri Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe all’ACSI, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione stabilita dalla legge.

Articolo 45

Norma di rinvio

 

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si fa riferimento al disposto del Codice civile ed ad altre norme della vigente legislazione italiana.

 

Articolo 46

Controversie con terzi

 

1. Per  qualsiasi controversia fra l’ACSI  nei confronti di terzi è competente  il Foro di Roma.

Premessa

Finalità e scopi dell'associazione

I Soci

Struttura

Congresso Nazionale

Organi Direttivi Centrali

Congressi e Organi Regionali

Congressi e Organi Provinciali

Il Patrimonio

Autonomia dell'ACSI

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