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Tariffe SIAE 2010:

 

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A.C.S.I. ASSOCIAZIONE CENTRI SPORTIVI ITALIANI

Comitato Provinciale Firenze Via delle Porte Nuove 35/11 r. 50144 Firenze tel.055361666- 7

 E-mail : info@acsi.firenze.it FAX 055-353210

 

 

Vi scrivo per conoscere la Vostra opinione in merito all'imposta sugli intrattenimenti tutelati dal diritto d’autore, imposta da sempre presentata come un obbligo assoluto ed inderogabile senza alcun distinguo legato alla natura giuridica ed all’attività di ciascun circolo. È credo ormai quasi inutile sottolineare quanto questo tributo gravi economicamente sulle associazioni, tanto da non consentire più, in molti casi, di promuovere attività culturali e ricreative, limitando così gravemente i tanti, tantissimi soci nella possibilità di dare libero sfogo al loro desiderio di praticare sport, arricchirsi culturalmente o, più semplicemente, stare insieme, cosa che, se vogliamo, costituisce la ragione fondamentale della nostra stessa esistenza.
Molti di noi, vista l’arcinota convenzione enti–SIAE, pubblicata anche sul nostro sito internet, che calcola in via forfettaria gli importi via via da corrispondere unicamente sulla base del numero di soci affiliati a ciascun circolo, ci eravamo formati la convinzione che la tassa sugli intrattenimenti fosse dovuta sempre e comunque e che la convenzione costituisse un beneficio connesso all’affiliazione.
Ma l'atteggiamento molto spesso incomprensibile da parte degli operatori SIAE nei confronti dei circoli ci ha costretto ad approfondire e a cercare di comprendere meglio i profili giuridici della questione al fine di verificare se la condotta della SIAE fosse o meno giustificata.
Abbiamo quindi chiesto al nostro legale, avv. Claudio Cenacchi, un attento esame sulla materia, dal momento che la sede SIAE di Firenze, alla quale mi sono rivolto per cercare di capire su quali norme si fondasse la ragione delle loro richieste, si limitava a ribadire i termini della convenzione SIAE – ACSI senza alcuna spiegazione nel merito.
E tuttavia, le vessazioni a cui la SIAE sottopone i circoli si manifestano in tutta la loro gravità se solo si considera che, allo stato, secondo la convenzione, i diritti SIAE per ciascun club vengono determinati non sulla partecipazione dei soci agli eventi tutelati dal diritto d’autore, ma sulla base di criteri a dir poco incomprensibili, quali, ad esempio, la capienza della sede oppure, a seconda di quale soluzione sia nel caso specifico più redditizia, il numero degli iscritti all'associazione.
Ritengo giusto, per Vostra conoscenza, allegarVi un breve riassunto della consulenza che il nostro legale ha redatto per noi, dalla quale si evince chiaramente quali e quante ingiustizie i nostri circoli abbiano subito e continuino a subire.
Io penso che uno dei primi impegni come sedi provinciali debba essere quello di favorire/costruire una INTELLIGENZA COLLETTIVA che scaturisca dall’impegno coordinato di ciascuno di noi che quotidianamente ci confrontiamo con la realtà dei circoli. Questa è una grande occasione, forse l’ultima, per farlo e per dar luogo ad un reale cambio di passo nel nostro mondo.
Vi allego di seguito il breve riassunto della consulenza del nostro legale, su cui aspetto i Vostri commenti, suggerimenti e impressioni.

Presidente Provinciale ACSI Firenze
Gino Vitali

L'imposta sugli intrattenimenti è disciplinata dal DPR 640/1972. Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile dell'imposta, l'art. 3 del DPR stabilisce un principio di causa effetto tra evento soggetto alla protezione del diritto di autore (esibizioni musicali, film, spettacoli ecc.) ed introito, secondo il quale l'imposta verrà calcolata valutando quali siano l'introiti riferibili direttamente all'evento in questione (es. contributi serata, biglietti d'ingresso, maggiorazioni dei prezzi delle bevande ecc.), escludendo invece dall'imponibile gli introiti che siano riferibili all'attività associativa ordinaria. L'unico caso in cui le quote associative venivano soggette tout court all'imposta è quello delle associazioni che hanno come unico oggetto sociale l'esecuzione di eventi coperti dal diritto d'autore. Ciò si spiega in virtù del fatto che in questo caso, non svolgendo l'associazione altra attività se non quella coperta dal diritto d'autore, il rapporto causa - effetto tra gli introiti e gli eventi coperti dalla SIAE sussiste a prescindere.
Nel 1999, tuttavia, la normativa viene modificata con il dlgs n. 60/1999, che introduce un norma volutamente equivoca, l'art. 27, che ammette in via generale all'esenzione dall'imposta del tessere CONI non nella loro totalità, ma solo nella misura stabilita da decreti del Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia) ogni quadriennio. La norma è equivoca perchè, nel caso dei nostri circoli, mentre l'art. 3 stabilisce l'esenzione totale dall'imposta delle quote associative, l'art. 27 recupera la possibilità di assoggettare ad imposta le tessere CONI, ossia quelle ACSI dal momento che l'ACSI è ente affiliato CONI. In base all'art. 27, dunque, trovavano legittimazione gli accordi ACSI - SIAE per il calcolo forfettario dell'imposta sulle quote associative.
Il tutto però, viene rivoluzionato dalla l. 383/2000, che all'art. 21 stabilisce l'esenzione completa dall'imposta per le quote associative senza alcuna distinzione di sorta. L'intento del legislatore appare dunque chiaro: impedire che le quote associative siano soggette a tassazione, anche nel caso in cui l'unico scopo del circolo sia l'organizzazione di eventi coperti dal diritto d'autore (quest'ultimo punto si evince dal fatto che che l'art. 21 l. 383/2000 si pone per sua espressa previsione in deroga all'art. 3 c. 3 DPR 640/1972, che è appunto la norma che consentiva la tassazione delle quote associative nel caso in cui l'organizzazione di esibizioni con tutela SIAE fosse l'unico scopo dell'associazione).
La legge 383/2000, poichè successiva al dlgs 60/1999, abroga le norme poc'anzi esaminate nella parte in cui ammettono la possibilità di tassare le quote associative e, per conseguenza, destituisce di qualsiasi fondamento giuridico gli accordi SIAE - ACSI per il calcolo forfettario dell'imposta che si basano proprio sul numero degli associati e, quindi, sull'entità delle quote incassate delle associazioni.
Le uniche voci che possono concorrere al calcolo dell'imponibile alla luce della l. 383/2000, rimangono dunque i biglietti di ingresso, le maggiorazioni dei prezzi delle bevande ed i contributi di liberalità comunque ottenuti se causalmente collegati all'evento tutelato dal diritto d'autore.

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